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Mar

PETIZIONE A FAVORE DEL PRELIEVO DI UNGULATI SULLA NEVE IN APPENNINO COME NELLE ALPI

urcaPer una corretta gestione faunistica abbiamo l’esigenza di risolvere alcune semplici questioni di gestione faunistica che necessitano di passaggi legislativi nazionali per chiarire norme esistenti nel rispetto degli indirizzi dello stesso Istituto Superiore di Protezione e Ricerca Ambientale (ISPRA).

URCA è un’associazione di protezione ambientale che si occupa di gestione faunistica ed in particolare di gestione degli ungulati ( caprioli, cervi, cinghiali, daini, mufloni) e del territorio appenninico.

La nostra attività, a tutti gli effetti, è ormai diventata uno strumento di gestione del territorio insostituibile per la società in quanto le popolazioni selvatiche costituiscono un grande patrimonio per la collettività, ma un oggettivo problema per i territori, preponderanti, in cui è presente una agricoltura spesso in difficoltà proprio per la tipologia di territorio e per le regole del mercato (soprattutto collina e montagna).

Il prelievo selettivo, che non ha niente a che vedere con i piani di controllo (art. 19  Legge 157/92), si basa:

–         sulla conoscenza della popolazione di animali che interessa attraverso censimenti il più possibile corretti,

–          sull’identificazione da parte di tecnici faunistici riconosciuti di piani di prelievo che tengano in considerazione le caratteristiche della popolazione e della distribuzione dei suoi componenti in classi di sesso ed età, su cui ISPRA esprime un proprio parere di cui gli enti locali debbono tener conto (in altre parole il piano di prelievo è definito precisamente nel numero di capi da prelevare e vengono prelevati con le modalità dette solo quei capi approvati dall’ente locale senza possibilità di eccesso di prelievo),

–        sull’assegnazione di ogni singolo capo da prelevare, individuato precisamente per sesso ed età, ad ogni singolo cacciatore di selezione adeguatamente formato, che quindi non abbatte tutto quello che gli capita a tiro (come si immagina nella caccia sportiva) ma esegue un prelievo mirato. Questo sia ai fini del mantenimento dell’equilibrio della struttura demografica della popolazione sia ai fini di garantire la sostenibilità socio-economica della presenza di selvatici sul territorio agro-silvo-pastorale.

Premesso ciò, desideriamo sottoporre alla Sua attenzione le seguenti riflessioni e richieste:

1      attualmente la legge 157/92 non consente il prelievo sulla neve se non nelle Alpi. Tale esigenza è corretta in linea generale per salvaguardare la fauna selvatica ma oggi si sono create le stesse condizioni di presenza degli ungulati sugli Appennini come vent’anni fa era già sulle Alpi. In seguito alla sentenza della Corte Costituzionale n. 106/2012  CHIEDIAMO perciò di emendare l’art. 21-comma 1-lettera m) della L 157/92 aggiungendo dopo la parola Alpi la seguente frase “e per l’attuazione della caccia di selezione degli ungulati”. Si fa presente che il parere tecnico di ISPRA è sempre stato positivo anche al fine di mantenere la struttura di popolazione (è infatti molto più corretto prelevare le femmine e i piccoli a gennaio-marzo quando i piccoli sono autonomi piuttosto che anticipare a dicembre per mere mancanze legislative lasciando molte decine di orfani sul territorio che sono destinati a morire di stenti e costituiscono un maggior elemento di potenziale danno all’agricoltura in quanto allo sbando. Questo vale anche per i piccoli soprattutto di cinghiale le cui madri vengono abbattute con i piani di controllo, compresa l’autodifesa degli agricoltori, in primavera-estate); il testo finale dell’art. 21-comma 1-lettera m) diventa perciò “ è vietato …… cacciare sui terreni  coperti in tutto o in parte di neve, salvo che nella zona faunistica delle Alpi e per l’attuazione della caccia di selezione agli ungulati, secondo le disposizioni emanate dalle regioni interessate”;

2     i periodi dell’anno in cui si prelevano gli ungulati e la durata stessa di tali periodi deve essere adeguata il più possibile alle esigenze biologiche ed ecologiche delle specie cosa che non è affatto per gli ungulati nella 157/92. Per tale motivo e considerata la Legge n. 248/2005 – art. 11 quaterdecies – comma 5) CHIEDIAMO che il legislatore adegui alle indicazioni di ISPRA tali periodi anche in relazione alla loro durata e per quanto riguarda il numero di giorni di prelievo possibile nell’arco settimanale mantenendo fermi i due giorni di silenzio venatorio martedì e venerdì (in altre parole, poiché si tratta del prelievo del capo assegnato a ogni cacciatore, e solo di quello, non ha senso il limite di 3 giorni a settimana di possibile uscite poiché il disturbo di tale tipo di prelievo è quasi nullo e non si corre il rischio di un numero superiore di abbattimenti rispetto al piano di prelievo approvato dall’ente locale grazie all’assegnazione ad personam dei capi).

Intendiamo sottolineare che queste specifiche richieste si sono rese necessarie in quanto:

–      sono comuni a tutto l’arco appenninico in cui si pratica il prelievo degli ungulati,

–      la Corte Costituzionale sta cassando tutti i provvedimenti regionali, benché supportati da pareri tecnici favorevoli di ISPRA, poiché li ritiene in contrasto con la legge nazionale 157/1992 che è stata approvata in un periodo storico in cui la presenza degli ungulati in Appennino era quasi del tutto sconosciuta,

–      a causa del punto precedente vi è un reale problema sul territorio agro-silvo-pastorale appenninico che costituisce un grave danno alle economie locali di aree già parzialmente in crisi come le  montagne e nessuna Regione è nelle condizioni legali di porvi rimedio.

Ci preme sottolineare come queste richieste si interfaccino con le esigenze di salvaguardia delle imprese agricole e di promozione di attività che consentano la frequentazione massima del territorio appenninico attraverso la valorizzazione del proprio capitale faunistico.

 

 

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