Legge obiettivo per la gestione degli ungulati in Toscana e modifiche alla l.r. 3/1994
Il Consiglio della Regione Toscana ha varato definitivamente la nuova legge per la gestione degli ungulati. Alla soddisfazione del neo eletto assessore regionale con delega alla caccia Marco Remaschi non ha corrisposto però altrettanto entusiasmo da parte del mondo venatorio e di buona parte delle associazioni ambientaliste. Infatti, come aveva già sottolineato il Presidente URCA Antonio Drovandi nell’editoriale pubblicato sul 4° Numero 2015 di URCA Informa, questa legge rappresenta il “De profundis della caccia di selezione in Toscana”. Per anni la Regione Toscana è stata portata ad esempio per la corretta gestione degli ungulati il che ha prodotto una concentrazione significativa di ungulati pregiati in tutto l’Appennino Tosco Emiliano. Ora con questa avventata riforma, rivolta solo alla soddisfazione di alcuni interessi locali, sarà veramente dura incontrare un ungulato.
Alleghiamo per buona conoscenza di tutti il testo varato dal Consiglio della Regione Toscana.
CAPO I
Gestione degli ungulati in Toscana
Art. 1
Oggetto e obiettivi del triennio
1. La presente legge disciplina, per il triennio successivo alla sua entrata in vigore, la gestione
straordinaria delle specie cinghiale, capriolo, daino, cervo e muflone, di seguito denominate
anche “ungulati”, in Toscana perseguendo i seguenti obiettivi:
a) individuare nel territorio regionale le aree problematiche per una o più specie di ungulati
selvatici, denominate in termini gestionali e non biologici come “aree non vocate”, ove la
gestione è di tipo non conservativo;
b) individuare nel territorio regionale, per ciascuna delle specie di ungulati selvatici, le “aree
vocate”, ove la gestione è di tipo conservativo;
e) realizzare attraverso adeguate forme di gestione faunistico-venatoria e di controllo gli
obiettivi previsti nelle aree a diversa vocazionalità;
d) monitorare le azioni condotte per valutarne l’efficacia in termini di riduzione dell’impatto
di tali specie nei confronti della biodiversità e delle attività antropiche, con particolare
riferimento ai danneggiamenti alle colture e alle attività agricole, alle opere destinate
all’agricoltura, alle attività selvicolturali e alla viabilità nelle aree non vocate e vocate;
e) favorire la creazione di percorsi di filiera relativi alla gestione delle carni degli ungulati
selvatici e la valorizzazione della risorsa.
Art. 2
Definizioni
1. Ai fini della presente legge sono adottate le seguenti definizioni;
a) aree non vocate: porzioni del territorio regionale caratterizzate dalla presenza diffusa
di colture agricole, danneggiate o potenzialmente danneggiabili da una o più specie di
ungulati, nelle quali la gestione di tale specie è di tipo non conservativo;
b) aree vocate: porzioni del territorio agro-silvo-pastorale destinate alla gestione
conservativa di una o più specie di ungulati, residue rispetto alle aree non vocate;
c) braccata (o battuta): prelievo effettuato sul cinghiale su superfici medio-ampie,
attraverso squadre formate da diciotto o più cacciatori iscritti e con l’utilizzo di un
numero non limitato di cani;
d) cane limiere: cane utilizzato nel prelievo con la tecnica della “girata”;
e) comprensorio: porzione di territorio quale definita dall’articolo 6 bis della legge
regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157
“Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo
venatorio”);
t) densità obiettivo: densità di ungulati da raggiungere in una determinata area
attraverso la gestione ed il prelievo. Si riferisce temporalmente al termine della
stagione venatoria;
g) gestione non conservativa: applicazione dei sistemi di gestione venatoria e di controllo
finalizzati alla costante rimozione di una specie selvatica da una determinata area;
h) gestione conservativa: attuazione di procedure di gestione finalizzate al mantenimento
nel tempo di una specie selvatica in un determinato territorio;
i) girata: tecnica di prelievo caratterizzata dall’utilizzo di un solo cane (limiere), in
genere tenuto a guinzaglio lungo da un cacciatore, e da un ridotto numero di altri
cacciatori che ‘ii appostano circondando un’area di piccole dimensioni;
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j) istituti faunistici pubblici: le zone di protezione, le oasi, le zone di ripopolamento e
cattura, le zone di rispetto venatorio, i centri pubblici di riproduzione della fauna
selvatica allo stato naturale di cui, rispettivamente, agli articoli 14, 15, 16, 17 e 17 bis
della l.r. 3/1994. Sono altresì assimilati a tale categoria i fondi chiusi e i fondi sottratti
alla caccia programmata di cui all’articolo 25 della l.r. 3/1994;
k) istituti faunistici privati: i centri privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato
naturale, le aziende faunistico-venatorie, le aziende agrituristico-venatorie, le aree
addestramento cani di cui, rispettivamente, agli articoli 18, 20, 21 e 24 della l.r. 3/1994;
l) prelievo in forma singola: prelievo effettuato da uno o più cacciatori fino ad un
massimo di tre, anche con l’uso di cani, sia da punto fisso che in movimento;
m)prelievo selettivo a scalare: modalità di prelievo in cui il cacciatore, entro i limiti dei
capi per ciascuna specie a lui assegnati, sceglie il capo da abbattere nel rispetto dei
quantitativi massimi previsti dal piano di prelievo annuale per ciascuna classe di
sesso/età;
n) unità di gestione: area minima entro la quale si attua il piano annuale di gestione
ungulati del comprensorio.
Art. 3
Individuazione delle aree vocate e non vocate
1. La Regione approva, entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, uno
stralcio del piano faunistico-venatorio regionale nel quale dispone la revisione dei confini
attuali delle aree vocate e non vocate per ciascuna delle specie ungulati di cui all’articolo l,
sentiti gli ambiti territoriali di caccia (A TC), includendo nelle zone non vocate: le aree coltivate
soggette a danni documentati nel quinquennio precedente, le aree coltivate potenzialmente
danneggiabili anche in presenza di opere di dissuasione, i terreni potenzialmente
coltivabili da rimettere a coltura, comprese le frazioni boscate e cespugliate tra loro
intercluse, attestandone i confini lungo linee fisiche di facile identificazione. Limitatamente
alla specie cinghiale sono incluse tra le zone non vocate le zone di ripopolamento e
cattura.
2. Nel piano di cui al comma l, per le aree vocate è determinata la densità obiettivo per ciascuna
specie di ungulati di cui all’articolo I. Nelle more dell’approvazione del piano, la densità per il
cinghiale è fissata in 2,5 soggetti ogni l 00 ettari al termine della stagione venatoria.
3. Per svolgere le attività di cui ai commi 1 e 2, la Regione può avvalersi del Centro
interuniversitario di ricerca sulla selvaggina e sui miglioramenti ambientali a fini faunistici
(CIRSeMAF) e dell’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA).
4. Fino all’approvazione del piano stralcio di cui al comma 1, restano valide le previsioni sulle
aree vocate e non vocate contenute nei piani faunistici venatori provinciali. A seguito
dell’approvazione del piano stralcio di cui al comma 1, i piani faunistici venatori
provinciali restano validi sino all’entrata in vigore del nuovo piano faunistico regionale
per le parti non in contrasto con la presente legge.
Art. 4
Gestione venatoria nelle aree non vocate
1. Per consentire il prelievo selettivo la Giunta regionale, previo parere di ISPRA, approva
annualmente, con riferimento alle aree non vocate e non soggette a divieto di caccia, un
piano di prelievo selettivo “a scalare”.
2. Entro trenta giorni dall’entrata in vigore della presente legge il piano è approvato in
conformità ai seguenti criteri:
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a) per le specie capriolo, cervo, daino e muflone, il piano di prelievo è definito assumendo
come densità attuale delle popolazioni il 70 per cento di quella media riscontrata nei
distretti delle aree vocate confinanti nell’annata precedente. La suddivisione in classi di
prelievo del contingente stimato è equivalente a quella media dei medesimi distretti;
b) per la specie cinghiale, il piano di prelievo è calcolato considerando come consistenza
delle popolazioni quella derivante dalla media della densità di abbattimento ottenuta
nei distretti delle aree vocate confinanti nell’annata precedente.
3. Negli anni successivi al primo anno di applicazione della presente legge il piano annuale
tiene conto dei fattori di correzione derivanti dagli indici di prelievo realizzati in
attuazione del piano precedente e dalle informazioni censuarie raccolte.
4. La Giunta regionale approva, con deliberazione, previo parere di ISPRA, il calendario
venatorio annuale, relativo alle aree non vocate e alle specie di cui al comma 2, indicando
i periodi e gli orari del prelievo tenendo conto dei periodi in cui si manifestano
maggiormente i danni con lo scopo di prevenirli.
5. Il prelievo di cui al comma 1 può essere eseguito con assegnazione “a scalare”
esclusivamente da appostamento/punto di tiro e non alla cerca né con utilizzo di cani, salvo
quelli utilizzati per il recupero dei capi feriti e a ciò abilitati, mediante arma a canna rigata, di
calibro consentito, munita di ottica o mediante arco da almeno 50 libbre di potenza, nell’orario
compreso tra un’ora prima del sorgere del sole e un’ora dopo il tramonto. L’accesso
all’appostamento/punto di tiro deve avvenire con arma scarica e in custodia. Gli
appostamenti/punti di tiro sono scelti dal cacciatore all’interno del settore di prelievo
individuato dall’ ATC e dai titolari di istituti privati ciascuno nel territorio di propria
competenza. Negli istituti privati il prelievo può essere eseguito anche nella modalità della
cerca.
6. Il prelievo venatorio selettivo su ciascuna specie nelle aree non vocate, articolato in distretti,
suddivisi in settori di prelievo, aventi superficie equivalente a quella non vocata del sottoambito,
può essere eseguito da:
a) cacciatori iscritti all’ A TC in possesso di abilitazione al prelievo selettivo sulla specie di
riferimento;
b) proprietari e conduttori dei fondi agricoli iscritti all’A TC in possesso di abilitazione al
prelievo selettivo sulla specie di riferimento;
e) nei territori di propria competenza, i titolari ed ospiti delle aziende faunistico-venatorie e
delle aziende agrituristico-venatorie, in possesso di abilitazione al prelievo selettivo sulla
specie di riferimento o accompagnati da personale abilitato.
7. Per la specie cinghiale, limitatamente alle aree non vocate cacciabili e ai periodi ed agli orari e
giorni indicati specificatamente dal calendario venatorio di cui al comma 4, il prelievo è altresì
consentito in forma singola alla cerca o con la tecnica della girata secondo le modalità
stabilite da ISPRA per tale fattispecie, da tutti i cacciatori iscritti ali’ A TC o, negli istituti
privati, dai cacciatori autorizzati.
8. \i fini della sicurezza, tutti gli interventi di prelievo di cui al presente articolo debbono essere
cse!:,’Uiti da cacciatori che indossino indumenti ad alta visibilità. In caso di violazione si
applica la sanzione prevista dall’articolo 58, comma l, lettera q) della l.r. 3/1994.
9. Gli ATC provvedono:
a) ad attuare tutte le attività logistiche ed organizzative necessarie per svolgere l’attività di
prelievo, ivi compresa la distribuzione a titolo t,rratuito dei contrassegni inamovibili e delle
schede di prelievo da distribuire per il territorio del comprensorio di competenza nonché il
ritiro delle schede di prelievo e la prima elaborazione dei dati;
b) a supportare sotto il profilo economico, organizzativo e logistico le sessioni d’esame <li
abilitazione alle diverse fonne di prelievo;
e) a rendicontare alla Regione, almeno a cadenza mensile. il numero dei cacciatori partecipanti
al prelievo, il numero di fascette distribuite e !\:sito dei prelievi effettuati:
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d) a fornire idonei mezzi di prevenzione ai conduttori professionali e non professionali di
fondi agricoli;
e) a dividere il proprio territorio ricadente in area non vocata in settori di prelievo, di cui al
comma 6, delle dimensioni massime di 40 ettari.
10. La Giunta regionale provvede, nelle more della suddivisione del territorio di cui al
comma 9, lettera e), ad individuare per ciascun ATC le modalità di accesso al prelievo.
Art. 5
Interventi di controllo faunistico
I. La Regione, nel caso di inefficacia dei metodi ecologici dimostrata sulla base di una
valutazione tecnica che tiene conto dei danni rilevati o potenziali, anche eventualmente
segnalati dai proprietari o conduttori dei fondi, approva, previo parere di ISPRA, piani di
controllo, ai sensi dell’articolo 37 della l.r. 3/1994, di validità non superiore ai tre anni.
2. Negli interventi di controllo di cui al comma I sono comunque ammessi:
a) le armi di cui all’articolo 31 della l.r. 311994;
b) l’utilizzo di fari e strumenti di intensificazione della luce;
c) l’utilizzo di attrattivi;
d) l’utilizzo delle metodologie di prelievo basate sull’aspetto, la cerca e trappole selettive;
e) solo per la specie cinghiale, la girata;
f) una volta applicati senza successo metodi di prelievo alternativi, solo per la specie cinghiale
può essere utilizzata la braccata, in condizioni di tempo e luogo che escludano significativi
impatti su altre specie selvatiche.
3. L’utilizzo delle diverse metodologie viene deciso dalla Regione in accordo con gli A TC o con i
gestori degli istituti privati ed il soggetto che coordina gli interventi. L’utilizzo delle trappole
deve essere privilegiato nelle aree urbane e peri-urbane e nelle aree agricole ove sia ravvisata
l’inefficacia degli altri sistemi di controllo.
4. Fermo restando quanto previsto dal comma 3, le operazioni di cattura possono essere affidate,
mediante appositi protocolli di gestione, ai proprietari e conduttori dei fondi.
Art. 6
Gestione venatoria nelle aree vocate
l. Nelle aree vocate di cui all’articolo 3, la presenza degli ungulati viene mantenuta, a cura dei
soggetti gestori, nei livelli di consistenza interspecifica sostenibile dall’ambiente, definiti
tenuto anche conto degli effettivi danneggiamenti ambientali, all’agricoltura, ai boschi e
dalle capacità di rinnovazione forestale. I piani di prelievo sono realizzati nel rispetto del
calendario venatorio di cui all’articolo 7, comma 6 della legge regionale 10 giugno 2002, n.
20 (Calendario venatorio e modifiche alla legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3
‘”Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna
selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio)”).
2. Le finalità <li cui al comma l sono perseguite a livello di comprensorio, mediante il piano
annuale di gestione ungulati articolato in unità di gestione, quali i distretti, gli istituti faunistici
e le aree protette.
3. L’ ATC, entro il 30 aprile di ogni anno, trasmette alla Giunta regionale la proposta di piano
annuale <li gestione degli ungulati. Ai fini della migliore gestione, in sede di approvazione, la
Giunta regionale può procedere alla modifica della proposta. La Giunta regionale approva il
piano previo parere di ISPRA.
+. La proposta di piano. costituita dai piani di prelievo selettivo e di prelievo al cinghiale in
hraccata:
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a) è articolata per comprensorio e contiene le indicazioni delle singole unità di gestione,
raccolte dall’ATC competente;
b) è predisposta sulla base dei risultati delle attività di monitoraggio sull’abbondanza e stato
delle popolazioni, con metodologie indicate dalla Regione;
c) prevede le misure dirette (prelievi) e indirette (prevenzione danni) e la loro ripartizione nel
comprensorio tra i diversi soggetti gestori di ciascuna unità di gestione;
d) è redatta anche tenendo conto del monitoraggio di cui al comma 5.
5. I soggetti gestori delle aree protette di cui alla legge regionale 19 marzo 2015, n. 30 (Norme per
la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturalistico-ambientale regionale.
Modifiche alla 1.r. 2411994, alla l.r. 65/1997, alla l.r. 24/2000 ed alla l.r. I 0/201 O), avvalendosi
obbligatoriamente di ISPRA o del CIRSeMAF, attuano, entro e non oltre il 31 marzo di ogni
anno, le forme di monitoraggio della consistenza degli ungulati presenti sul territorio di propria
competenza.
6. I soggetti gestori degli istituti faunistici e delle aree protette attuano il piano per il territorio di
propria competenza. Nel caso di non raggiungimento degli obiettivi del piano, la Regione
interviene con le modalità di cui all’articolo 5.
7. Al fine di rendere celere e puntuale la realizzazione dei piani numerici di prelievo selettivo, nel
territorio gestito, l’A TC deve obbligatoriamente prevedere, almeno sino al raggiungimento del
70 per cento del piano su ciascuna classe, il prelievo “a scalare”, consentendo l’attivazione
contemporanea anche di tutti gli iscritti al distretto abilitati al prelievo sulla specie. L’ A TC
attiva misure tali da garantire il rispetto del piano di prelievo.
8. Al fine di facilitare la realizzazione dei piani di prelievo negli interventi in braccata effettuati
dalle squadre di ciascun distretto, fermo restando fisso il numero di squadre attive sul territorio
regionale, il numero di partecipanti minimo per tali azioni di caccia è fissato in diciotto
cacciatori iscritti.
9. Il comitato di gestione dell’ATC:
a) destina la vendita di una quota non inferiore al 20 per cento di cervidi e bovidi, abbattibili
con la caccia di selezione, ai cacciatori del distretto, oppure a cacciatori non aventi
residenza venatoria o non iscritti o non abilitati accompagnati da cacciatori iscritti al
distretto;
b) dispone le misure necessarie a favorire la partecipazione dei cacciatori ospiti alle attività di
caccia in braccata delle squadre.
10. I proventi delle attività di cui al comma 9 sono vincolati all’indennizzo dei danni, alla
realizzazione di interventi di prevenzione e alla gestione degli ungulati.
Art. 7
Gestione e valorizzazione delle carni
1. Gli A TC provvedono a proprie spese, entro il termine di centoventi giorni dalla data di entrata
in vigore della presente legge, alla realizzazione di almeno un centro di sosta, così come
definito dalla deliberazione della Giunta regionale 15 dicembre 2014, n. 1185, aumentandone il
. numero di uno ogni duemilacinquecento capi di ungulati abbattuti, facendo riferimento ai dati
di abbattimento dell’annata precedente. I centri di sosta devono essere dislocati sul territorio di
competenza in modo diffuso ed omogeneo e posti a disposizione dei cacciatori di un.gulati,
attraverso specifiche regolamentazioni e protocolli.
1 Gli A TC predispongono specifici accordi con i centri di lavorazione carni o altre destinazioni
autorizzate ai sensi delle norme sanitarie vigenti, finalizzati alla cessione dei capi di ungulati
provenienti dalle attività di controllo di cui all’articolo 3 7 della l.r. 3/1994, nonché degli
eventuali ulteri,)ri capi ceduti dai cacciatori.
Ciii A re dispongono altresì, con la propria partecipazione economica alle -;pese, i percorsi
finalizzati all’abilitazione come ·’cacciatore formato” in materia di igiene e .;anitù, di cui
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all’allegato A, capo 6, della deliberazione della Giunta regionale 4 novembre 2013, n. 910, di
almeno due cacciatori per squadra di caccia al cinghiale e di due cacciatori per distretto di
caccia di selezione.
4. Ciascun ATC predispone accordi con associazioni locali, attive nel campo della solidarietà
sociale, al fine di destinare una quota dei capi di ungulati, provenienti dalle attività di controllo,
ad attività di beneficenza alimentare.
5. La Regione, attraverso la programmazione economica agricolo forestale può provvedere alla
predisposizione di azioni di valorizzazione della risorsa rinnovabile rappresentata dalla carne
degli ungulati selvatici cacciati e abbattuti, anche mediante l’avvio dei percorsi di
riconoscimento di qualità.
Art. 8
Circolazione fuori strada dei veicoli a motore per attività faunistico-venatorie
1. Per lo svolgimento delle attività faunistico-venatorie i comuni possono individuare nel
proprio territorio percorsi fissi, in deroga a quanto stabilito nell’articolo· 2 della legge
regionale 27 giugno 1994, n. 48 (Norme in materia di circolazione fuori strada dei veicoli a
motore), nei quali sia consentita la circolazione fuori strada di veicoli a motore.
2. L’individuazione è fatta secondo i criteri di cui all’articolo 6, comma 2, della l.r. 48/1994.
3. I comuni individuano i percorsi previo consenso dei proprietari e conduttori dei fondi e,
per le aree protette, del soggetto gestore.
4. Il comune rilascia gratuitamente, per i casi di cui al comma 1, apposito contrassegno di
autorizzazione al transito.
Art. 9
Monitoraggio
Il monitoraggio sull’andamento delle azioni previste dalla presente legge e sul grado di
raggiungimento degli obiettivi prefissati, è determinato dal raffronto tra la situazione esistente e
la raccolta ed analisi di indici riferiti al prelievo effettuato e all’andamento dei danni economici
da questi causati all’agricoltura, alla biodiversità e alle altre attività antropiche,
annualmente e allo scadere dei tre anni di validità della legge.
2. La Regione svolge le attività di monitoraggio avvalendosi di ISPRA o del CIRSeMAF.
3. Sulla base del monitoraggio delle azioni di cui alla presente legge è realizzato il sistema
informativo faunistico-venatorio, nel quale vengono inserite, da parte della Regione, degli
A TC, degli istituti privati e delle aree protette, le informazioni di cui all’articolo 1 O, comma
2, della l.r. 311994.
1.
.Ì.
Art. 10
Vigilanza e potere sostitutivo della Regione
La vigilanza sul rispetto della presente legge è svolta dai soggetti di cui all’articolo 51 della l.r.
3/1994.
In caso di mancata attuazione delle attività e funzioni previste a carico degli ATC di cui
all’articolo 4, comma 9, all’articolo 6 e all’articolo 7, la Regione diffida l’ATC ad adempiere
entro trenta giorni. Decorso tale termine, la Regione provvede ai sensi della legge regionale 3 I
ottobre 2001 n. 53 (Disciplina dei commissari nominati dalla Regione), con oneri a carico del
soggetto inadempiente.
[n caso di mancata attuazione <.klle attività e funzioni previste a carico dci soggetti gestori delle
m;e protette regionali e degli istituti faunistici pubblici di cui all’articolo 6, commi 5 e 6, la
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Regione diffida i soggetti gestori ad adempiere entro trenta giorni. Decorso tale termine, la
Regione provvede ai sensi della l.r. 53/200 l, con oneri a carico del soggetto inadempiente.
Art. 11
Clausola valutativa
1. Entro novanta giorni dall’approvazione della legge la Giunta regionale invia alla
commissione competente per materia una relazione in cui si evidenzia ogni informazione
utile per la stima della condizione iniziale in cui si inserisce l’intervento obiettivo, in
particolare:
a) il numero degli incidenti stradali causati dagli ungulati distinti per provincia;
b) l’entità economica dei danni all’agricoltura causati dagli ungulati distinti per
provincia;
e) la stima del numero degli ungulati distinti per specie e provincia;
2. Nella relazione di cui al comma 1 è anche illustrato il procedimento di verifica degli effetti
della legge obiettivo con particolare riferimento agli indicatori che si intendono utilizzare
ed alla loro metodologia di rilevazione.
3. Entro il 30 giugno degli anni 2017 e 2018 e a conclusione dell’intervento, al fine di
valutare l’efficacia in termini di raggiungimento degli obiettivi prefissati, la Giunta
regionale invia alla Commissione consiliare competente una relazione in cui sono
evidenziati i risultati ottenuti, evidenziando in particolare il raffronto per ognuno di essi
tra la situazione iniziale e la situazione finale.
4. La Commissione competente per materia, utilizzando la documentazione di cui al comma
3, acquisisce anche la valutazione delle associazioni rappresentative dei cacciatori, delle
associazioni rappresentative degli agricoltori e delle associazioni ambientaliste,
relativamente all’efficacia degli interventi e dei risultati ottenuti dall’intervento regionale.
CAPO II
Modifiche alla legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n.
157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”)
Art 12
Attività dell’A TC.
Modifiche ali’ articolo 12 della l.r. 3/ 1 994
1. Dopo la lettera d) del comma l, dell’articolo 12 della l.r. 3/1994 è inserita la seguente lettera:
“‘d bis) attua, nel rispetto di quanto disposto dalle norme regionali, le misure per la gestione in
sicurezza e la valorizzazione delle carni dei capi di ungulati cacciati e abbattuti”;
Art. 13
Gestione faunistico-venatoria degli ungulati.
Sospensione dell’efficacia dell’articolo 28 bis della l.r 311994
l. L’et1ìcacia dell’articolo 28 bis della l.r. 3/l 994 è sospesa per il periodo di vigenza della
presente legge.
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Art. 14
Indennizzo dei danni causati dagli ungulati.
Sospensione dell’efficacia dell’articolo 28 ter della l.r 3/ 1994
1. L’d1ìcacia dell’articolo 28 ter della l.r. 3/ 1994 è sospesa per il periodo di vigenza della presente
legge.
Art. 15
Abilitazione alla caccia di selezione.
Inserimento dell’articolo 28 quater nella l.r. 3/ 1994
I. Dopo larticolo 28 ter è inserito il seguente:
” Art. 28 quater
Abilitazione alla caccia di selezione
1. La caccia di selezione agli ungulati è esercitata da cacciatori abilitati e iscritti nell’apposito
registro regionale.
2. L’abilitazione alla caccia di selezione per il cinghiale richiede la frequenza ad un corso ed
il superamento di un esame finale comprendente una prova scritta e una prova di tiro
con carabina. Per i cacciatori già abilitati al controllo del cinghiale è sufficiente il
superamento di una prova scritta e di una prova di tiro con carabina. Per i cacciatori
già abilitati al prelievo selettivo di altre specie è sufficiente il superamento della sola
prova scritta.
3. L’articolazione territoriale e le regole per il funzionamento delle commissioni d’esame sono
definite con deliberazione della Giunta regionale.
4. In via di prima applicazione confluiscono nel registro regionale di cui al comma l i
cacciatori già abilitati dalle province toscane o da altre regioni.”.
Art. 16
Controllo della fauna selvatica.
Modifiche ali’ articolo 3 7 della l.r. 3/ 1994
1. Nel comma 2 dell’articolo 37 della l.r. 3/1994 le parole: “Le Province” sono sostituite dalle
seguenti: “La Regione”, la parola “provvedono” è sostituita dalla seguente: “provvede” e le
parole: “dell’Istituto nazionale per la fauna selvatica.” sono sostituite dalle seguenti:
“dell’ ISPRA.”.
1 Nel comma 2 bis dell’articolo 37 della l.r. 3/1994 le parole: “Le Province utilizzano” sono
sostituite dalle seguenti: “La Regione utilizza”.
3. li comma 3 dell’articolo 37 della I.r. 3/1994 è sostituito dal seguente:
“‘1. La Regione, in caso di ravvisata inet1ìcacia degli interventi ecologici di cui al comma 2
bis, autorizza piani di abbattillliffito con modalità di intervemo compatihlli con le diverse
caratteristiche ambientali e faunistiche delle aree interessate. Tali piani sono attuati dalla
Regione con il coinvolgimento gestionale degli ATC e sotto il coordinamento del corpo di
polizia provinciale. Per la realizzazione dei piani la Regione può avvalersi dei proprietari
o conduttori dei fondi nei quali si attuano i piani di abbattimento, delle guardie forestali e
del personale di vigilanza dei comuni, nonché delle guardie di cui all ‘a1iicolo 51, purché i
soggetti in questione siano in possesso di licenza di caccia.”.
-+. Il comma 4 dell’articolo 3 7 della l.r. 3/1994 è sostituito dal seguente:
“-L Per interventi di tutela della produzione agricola e zootecnica la Regione può attiancare al
proprio personale anche soggetti che abbiano frequentato appositi corsi di preparazione
organizzati dalla Regione stessa sul la base di programmi concordati con ISP RA. !”:ili corsi
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dovranno fornire una idonea preparazione circa l’ecologia e la gestione delle popolazioni
animali selvatiche, la biologia delle specie selvatiche oggetto di controllo nonché sulle
tecniche e le modalità con cui effettuare il controllo.”.
5. Nd comma 4 bis dell’articolo 37 della l.r. 311994 le parole: “dalla Provincia” sono sostituite
dalle seguenti: “dalla Regione”.
6. Il comma 4 ter dell’articolo 3 7 della l.r. 3/ 1994 è sostituito dal seguente:
“4 ter. I cacciatori iscritti nel registro di cui all’articolo 28 quater sono equiparati ai cacciatori
di cui al comma 4, per le specie di riferimento.”.
7. Nel comma 4 quater dell’articolo 37 della l.r. 311994 le parole: “La provincia” sono sostituite
dalle seguenti: “La Regione”.
8. Nel comma 6 dell’articolo 37 della 1.r. 3/1994 le parole: “La Provincia” sono sostituite dalle
seguenti: “La Regione”.
9. Nel comma 6 bis dell’articolo 37 della 1.r. 3/1994 le parole: “Le province possono” sono
sostituite dalle seguenti: “La Regione può”.
Art. 17
Violazioni amministrative – Sanzioni pecuniarie.
Modifiche all’articolo 58 della 1.r. 3/1994
1. La lettera o) del comma 1 dell’articolo 58 della l.r. 3/1994 è sostituita dalla seguente:
“o) sanzione amministrativa da euro 1.030,00 a euro 6.180,00 per ogni capo abbattuto delle
specie: cinghiale, cervo, daino, capriolo e muflone al di fuori dei tempi e dei modi previsti
nelle leggi e nei regolamenti regionali; qualora l’infrazione sia nuovamente commessa la
sanzione è raddoppiata. La stessa sanzione si applica per chi acquisisce, somministra o
commercia carne appartenente alle specie cinghiale, cervo, daino, capriolo e muflone non
proveniente da abbattimenti autorizzati o sprovvista dei documenti accompagnatori
attestanti la legittima provenienza e per chi immette ungulati al di fuori dei recinti
autorizzati;”.
Capo III
Norme transitorie
Art. 18
Norme transitorie
I. La Giunta regionale provvede a modificare entro novanta giorni dall’entrata in vigore della
presente legge il decreto del Presidente della Giunta regionale 26 luglio 2011, n. 33/R
(Regolamento di attuazione della legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 “Recepimento della
legge 11 tèbbraio 1992, n. 157 -Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per
il prelievo venatorio”) apportando le modifiche necessarie per l’attuazione della presente legge.
2. Fino all’approvazione delle modifiche di cui al comma I, continuano ad applicarsi ·1e
disposizioni di cui al d.p.g.r. 33/R/2011, in quanto compatibili con le disposizioni della
presente 1 egge.
Art. 19
Efficacia
1. Le disposizioni di cui agli articoli l, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e l l rimangono in vigore per il
triennio successivo all’entrata in vigore della presente legge.
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PROPOSTA DI LEGGE N. 27
Legge obiettivo per la gestione degli ungulati in Toscana e modifiche alla l.r.
3/1994
Relazione illustrativa
Il problema del sovra-popolamento di ungulati, in particolare di caprioli e cinghiali, in Regione
Toscana è molto sentito e in alcune zone particolarmente rilevante. Le caratteristiche peculiari del
territorio, coperto in prevalenza da boschi e foreste, costituiscono un ambiente favorevole per la
fauna, ma soprattutto per gli ungulati. L’aumento rilevante delle popolazioni di ungulati costituisce
un serio rischio per il mantenimento dell’equilibrio naturale del territorio, una vera criticità per la
biodiversità con pericolo di conservazione di specie vegetali e animali, alcune anche
particolarmente protette.
Occorre essere consapevoli del fatto che il fenomeno dell’incremento degli ungulati, presente in
tutti i paesi europei, in Italia risente negativamente di una normativa nazionale, la legge 15711992
che, pur valida sotto molti aspetti, non considera adeguatamente questa tipologia di fauna in quanto
all’epoca poco diffusa e di scarso interesse venatorio per cui ne consente un prelievo limitato nel
numero per alcune specie e nei tempi per altre.
La presente proposta di legge è volta a consentire una gestione speciale degli ungulati per un
periodo di tre anni dall’entrata in vigore della legge, definita in collaborazione con ISPRA,
finalizzata a proporzionare la presenza degli ungulati alle diverse caratteristiche del territorio
regionale, al fine di garantire sia la conservazione delle specie autoctone nelle aree ad esse riservate,
sia la conservazione delle attività antropiche e dei valori ambientali tipici del paesaggio rurale
regionale, nelle altre aree.
La proposta di legge è articolata in tre capi: il primo capo contiene le norme per la gestione
“obiettivo” degli ungulati per il triennio successivo ali’ entrata in vigore della legge, il secondo capo
modifica la legge regionale 3/1994, il terzo capo contiene disposizioni transitorie.
In particolare:
Capo I (Gestione degli ungulati in Toscana)
– l’articolo l (Oggetto e obiettivi del triennio): definisce, quali obiettivi perseguiti nel!’ ambito di
una gestione straordinaria degli ungulati per il triennio successivo all’entrata in vigore della legge,
l’individuazione delle aree vocate o non vocate alla presenza degli ungulati, la realizzazione di
adeguate forme di gestione venatoria e di controllo, il monitoraggio delle azioni condotte per
valutare l’efficacia soprattutto in termini di riduzioni dei danneggiamenti alle colture agrarie, la
creazione di percorsi di filiera per valorizzare il consumo in sicurezza delle carni di ungulati;
– l’articolo 2 (Definizioni) contiene le definizioni di termini utilizzati nel testo della legge.
– l’articolo 3 (Individuazione delle aree vocate e non vocate): prevede che la Regione approvi. entro
novanta giorni dall’entrata in vigore della legge, uno stralcio dcl piano faunistico venatorio
regionale nel quale dispone la revisione dei contini attuali delle aree non vocate per ciascuna specie.
Nel piano .stralcio sono indicate. altresì. le aree vocate con determinata la densità obiettivo per
ciascuna specie .. \i tini della preJispusL,ione del suddetto piano la nonna prevede che la Regione
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può avvalersi del Centro universitario di ricerca sulla selvaggina e sui miglioramenti ambientali a
fini faunistici (ClRSeMAF) e dell’Istituto Superiore Protezione e Ricerca sull’Ambiente (ISPRA).
Al fine di consentire l’immediata operatività delle disposizioni è comunque previsto che, fino
ali’ approvazione del piano stralcio, restano valide le delimitazioni delle aree vocate e non vocate
contenute nei vigenti piani faunistici venatori provinciali;
– l’articolo 4 (Gestione venatoria nelle aree non vocate): la norma è volta a consentire il prelievo
selettivo nelle aree non vocate, da effettuare sulla base di un piano di prelievo selettivo “a scalare”e
di un calendario venatorio specifico, entrambi da sottoporre al previo parere di ISPRA.
La norma individua i soggetti che potranno eseguire il prelievo selettivo previsto dal piano nonché
le modalità del prelievo anche sotto il profilo della sicurezza.
Si prevede, inoltre, per la specie cinghiale che nel calendario venatorio potrà essere consentito il
prelievo anche con la tecnica della “girata”, così come definita da lSPRA, ed in forma singola alla
cerca.
Infine, sono indicati i compiti degli A TC nell’ambito della gestione venatoria delle aree non vocate;
– l’articolo 5 (Interventi di controllo faunistico): la norma prevede che la Regione possa approvare
piani di controllo per tutto il territorio regionale, previo parere dell’ ISPRA e in conformità a quanto
previsto dall’articolo 3 7 della l.r. 3/1994;
– l’articolo 6 (Gestione venatoria nelle aree vocate): la norma prevede che il mantenimento della
densità venatoria ottimale sia perseguito tramite piani annuali di gestione predisposti dagli ATC. Le
proposte di piano sono elaborate sulla base dei risultati delle attività di monitoraggio delle
popolazioni di ungulati, da svolgersi su tutta l’area vocata. Sono chiamati a svolgere l’attività di
monitoraggio annuale (entro il 31 marzo) anche i gestori delle aree protette di cui alla l.r. 30/2015
che, a tal fine, devono avvalersi obbligatoriamente di ISPRA o CIRSEMAF. La proposta di piano
deve essere trasmessa dall’ ATC alla Giunta regionale entro il 30 aprile di ogni anno per la sua
approvazione. La proposta attribuisce alla Giunta la possibilità, in sede di approvazione, di
apportare le modifiche al piano necessarie per garantire la migliore gestione.
– l’articolo 7 (Gestione e valorizzazione delle carni): contiene disposizioni per favorire un consumo
in sicurezza delle carni di ungulati e al contempo agire per promuoverne la valorizzazione anche in
termini economici;
– l’articolo 8 (Circolazione fuori strada dei veicoli a motore per attività faunistico-venatorie)
consente ai comuni di individuare nel proprio territorio, per lo svolgimento delle attività faunisticovenatorie,
percorsi fiSsi, anche in deroga a quanto stabilito dall’articolo 2 della l.r. 48/1994, nei
quali consentire la circolazione fuori strada di veicoli a motore;
– l’articolo 9 (Monitoraggio): l’articolo prevede lo svolgimento di un attento e costante
monitoraggio delle azioni, da effettuare anche avvalendosi della collaborazione di ISPRA o
CIRSeMAF.
– l’articolo IO (Vigilanza e potere sostitutivo della Regione): la norma prevede un potere sostitutivo
in capo alla Regione nel caso in cui l’ ATC e/o i soggetti gestori delle aree protette regionali e degli
istituti faunistici non svolgano i compiti loro attribuiti con la presente proposta di legge;
– I’ a11icolo l l ( Clausolu valutativa) introduce una clausola valutati va;
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CAPO Il (Modifiche alla l.r. 3/1994)
– l’articolo 12 modifica l’articolo 12 della l.r. 3/ 1994 per attribuire agli A TC il compito di attuare,
nel rispetto di quanto stabilito dalle norme regionali, misure per la gestione in sicurezza e la
valorizzazione delle carni di capi di ungulati cacciati e abbattuti;
– l’articolo 13 sospende l’efficacia dell’articolo 28 bis della 1.r. 3/1994 per tutto il triennio di
applicazione della legge obiettivo;
– l’articolo l 4 sospende l’efficacia dell’articolo 28 ter della l.r. 3/l 994 per tutto il triennio di
applicazione della legge obiettivo;
– l’articolo 15 inserisce l’articolo 28 quater nella l.r. 3/ 1994 per disciplinare le modalità di
abilitazione alla caccia di selezione agli ungulati;
– l’articolo 16 modifica l’articolo 37 della l.r. 311994 per il passaggio di competenze dalle province
alla Regione;
– l’articolo 17 modifica l’articolo 58 della l.r. 3/1994 per introdurre una sanzione amministrativa per
i casi di abbattimenti delle specie cinghiale, cervo, daino, capriolo e muflone al di fuori dei tempi e
dei modi previsti nelle leggi e nel regolamenti regionali e quindi anche in violazione della
disposizioni della legge obiettivo;
CAPO III (Norme transitorie)
– l’articolo 18 contiene disposizioni transitorie che prevedono che, entro novanta giorni dall’entrata
in vigore della presente proposta, la Giunta regionale provveda ad adeguare il decreto del Presidente
della Giunta regionale n. 33/2011 (Regolamento di attuazione della l.r. 3/1994) alla presente legge;
– l’articolo 19 dispone la cessazione dell’efficacia delle disposizioni degli articoli l, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9, 10,e 11 decorsi tre anni dall’entrata in vigore della presente legge.
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REGIONE TOSCANA Gruppo Consiliare Forza Italia
Consiglio Regionale
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AOO – CONS1GLIO REGIONALE DELLA TOSCANA I
2 8 GEN. 2016
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Firenze, 28 gennaio 2016
Alla e.a. del Presidente del Consiglio regionale della Toscana
Eugenio Giani
SEDE
EMENDAMENTO ALLA P.D.L. 27 – Legge Obiettivo per la gestione degli ungulati in Toscana,
modifiche alle LL.RR. 3/94 E 48/94
CAPO I
Gestione degli ungulati in Toscana
Art. 3
Gestione venatoria nelle aree non vocate
Inserire comma: “Per l’esercizio della caccia alla specie cinghiale (sus scrofa) all’interno delle aree
non vocate, salvo specifica autorizzazione degli Organi competenti, è fatto divieto l’utilizzo di cani
delle razze “da seguita”, “da sangue” o “limiere”.”
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