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Definitive le modifiche alla 157/92

Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n° 192 del 20 agosto 2014, Supplemento Ordinario n° 72 , della legge 11 agosto 2014, n° 116, sono diventate immediatamente vigenti le modifiche apportate dal decreto legge 24 giugno 2014 n° 91 alla legge nazionale 157/92.

Tra le norme principali approvate spiccano:

Art. 2 – Oggetto della tutela. Inserimento delle nutrie tra le specie non protette, come le talpe, i ratti, i topi e le arvicole;

Art. 4 – Cattura temporanea e inanellamento. Autorizzata la cattura esclusivamente da impianti della cui autorizzazione, concessa dalle regioni, siano titolari le province e che siano gestiti da personale qualificato e valutato idoneo dall’ISPRA.

Art. 13 – Mezzi per l’esercizio dell’attività venatoria. I caricatori dei fucili ad anima rigata a ripetizione semiautomatica non possono contenere più di due cartucce durante l’esercizio dell’attività venatoria e possono contenere fino a cinque cartucce limitatamente all’esercizio della caccia al cinghiale.

Art. 21 – Divieti. E’ vietato a chiunque cacciare su terreni coperti in tutto o in parte di neve, salvo che nella zona faunistica delle Alpi e per l’attuazione della caccia di selezione agli ungulati.

Le modifiche all’art. 21 sono un particolare successo di URCA che è stata l’unica a raccogliere firme in tal senso e per l’azione mirata e di particolare peso del nostro Comitato Scientifico di cui fa parte il Prof. Silvano Toso.